Il credito d’imposta, collegato alla manovra fiscale 2020, sostituisce il Superammortamento e l’iperammortamento presenti fino al 2019. Dal 1° gennaio 2020 le imprese o i professionisti potranno usufruire di tale bonus per quanto riguarda investimenti in beni materiali (strumentali) ed immateriali (software), nell’ambito dell’industria 4.0.

Per quanto riguarda le differenze con i precedenti superammortamento e iperammortamento, la più importante riguarda gli investimenti in software. A differenza dei precedenti, il credito d’imposta 2020 sarà concesso a prescindere dall’acquisto di un bene materiale, come invece indicato nel precedente decreto legislativo.

Nello specifico la legge di Bilancio 2020 prevede diverse percentuali in base alle tipologie di investimenti. In particolare, è possibile usufruire di un credito d’imposta del 15% del costo di acquisizione per investimenti in software a seconda della tipologia. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

I beni immateriali utilizzabili per usufruire del bonus sono riportati nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n.232, in particolare “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione”.

I software sviluppati integralmente in Italia da Piq2 rientrano a pieno diritto in questa categoria di prodotti e possono accedere alle agevolazioni sopra riportate.

Il ns software può godere a pieno titolo del recupero del 15% del credito d’imposta senza particolari infrastrutture Per poter accedere al 40% è necessario mettere in comunicazione il software con la pressa e quindi può essere necessario far implementare sulle presse qualche modifica.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione (F24) in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo e non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito è oltretutto cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Sono ammessi investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.